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Autore Discussione: Riforma delle Municipali  (Letto 17995 volte)
Lupo Tore
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« Risposta #525 inserita:: 26 Febbraio 2010, 17:41:29 »

QUESITI PER I POLIZIOTTI: tutto questo può avvenire (avviene) nella Polizia di Stato? Si può accedere per mobilità da altre amministrazioni (da impiegati ad agenti o da funzionari amministrativi a funzionari di polizia)? Si può accedere da altre amministrazioni come sviluppo di carriera (da collaboratore ad agente)? Si possono avere per anni contratti a tempo determinato con procedure di stabilizzazione facoltative? Sono pensabili stabilizzazioni?
Nemmeno per sogno. Non esiste.

... cosa impedisce di considerare la Polizia Locale una "sezione locale" della Polizia di Stato? Serve proprio che la Polizia Locale dipenda dal Sindaco?
Un servizio di polizia comunale ha la sua ragione di essere, é imprescindibile e per le sue peculiarità indispensabile, ancor più con le modifiche all'assetto Costituzionale in materia di "federalismo". Serve semmai chiedersi che senso ha che questi servizi vengano deviati impiegandoli e destinandoli ad attività che non gli sono proprie.
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2010, 17:53:35 da Lupo Tore » Registrato

Si adagia la sera su tetti e lampioni e sui vetri appannati dei bar
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« Risposta #526 inserita:: 26 Febbraio 2010, 22:53:58 »

A proposito recentemente lavoratori Lsu-Lpu che da anni svolgevano arbitrariamente (e non per colpa loro) il nostro ruolo pur non essendo dipendenti del Comune (mancava come sempre ho sostenuto da circa dieci anni a questa parte, discutendo con Segretari Comunali, Sindaci, Direttori Generali lo status di dipendenza gerarchica dal Sindaco con l'incardinamento nel Comune come dipendenti effettivi cosa che al momentoci permette di avere all'atto dell'assunzione la qualifica di P.G.). Al primo serio intoppo..qualcuno ha dovuto verificare..e si sono accorti che non erano agenti di p.g. con tutto quello che segue.....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Purtroppo mi ero illuso..ho avuo conferma che sono tornati al loro posto.............. ................ in attesa di sviluppi...
Saluti
Lello
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« Risposta #527 inserita:: 27 Febbraio 2010, 01:47:12 »

Vedi Lello... questo è a mio avviso uno dei gravi problemi che abbiamo (come operatori ma, prima di tutto, come cittadini... e la cosa mi sembra molto, troppo sottovalutata): le autonomie locali sono ormai diventati dei "principati" che si fanno Statuto e Regolamenti come meglio credono... non c'è più alcun controllo preventivo... ed è impossibile ricorrere al TAR per tutto!

Ed allora: è bene, in questo momento storico, pensare di ampliare funzioni e poteri di una Polizia Locale (non una biblioteca o un nido) che rischia di essere in totale balia del "principe" di turno? La situazione Lsu-Lpu da te prospettata è presente, con diverse varianti, in molti enti. Ormai i comuni fanno quel che vogliono e le leggi vigenti stentano ad arginare tale stato di cose. Fortuna che c'è una legge 65/86 che, per quanto bistrattata, riesce ancora ad evitare il peggio... e prima di modificarla farei attenzione che con le modifiche non si stiano svendendo alcune delle conquiste di quella legge! Non è un caso che uno (se non il principale) scoglio all'incontro tra Saia e Barbolini è proprio la fuoriuscita (ancorché programmata nel tempo) dall'alveo della contrattualizzazion e (dove di può fare tutto ed il contrario di tutto, a prescindere dalla volontà degli operatori della polizia locale ed in barba all'autonomia dei Corpi, che vengono organizzati sulla base di accordi tra datore di lavoro e sindacati non sempre effettivamente rappresentativi degli operatori di polizia).

Io cercherei di garantire una maggiore omogeneità organizzativa alla Polizia Locale, vincoli stringenti sulle modalità di accesso ai Corpi (e solo di Corpi si dovrebbe iniziare a parlare, obbligando forme associative tra enti), sulle tipologie dei rapporti di lavoro, sulla mobilità, sulla formazione del personale, sull'organizzazione (prevedere in modo rigido quanti agenti, quanti sottufficiali, quanti ufficiali, in base alla dimensione della struttura... non in base alle esigenze di singoli da accontentare ma in base a chiare e reali esigenze organizzative). Occorre garantire autonomia (reale) alle strutture di polizia. Come accettare che ci siano comandanti che fanno i vice-segretari comunali o i dirigenti dell'ufficio commercio, per non parlare delle manutenzioni stradali o dell'edilizia... Possono, questi comandanti, assicurare oggettivamente l'autonomia della struttura che dirigono? Su questo ci vuole una certa rigidità... perché alrimenti temo che il "mercato delle vacche" (perdonami il fancesismo) sarà sempre di più incentivato...

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« Risposta #528 inserita:: 27 Febbraio 2010, 02:15:32 »

QUESITI PER I POLIZIOTTI: tutto questo può avvenire (avviene) nella Polizia di Stato? Si può accedere per mobilità da altre amministrazioni (da impiegati ad agenti o da funzionari amministrativi a funzionari di polizia)? Si può accedere da altre amministrazioni come sviluppo di carriera (da collaboratore ad agente)? Si possono avere per anni contratti a tempo determinato con procedure di stabilizzazione facoltative? Sono pensabili stabilizzazioni?
Nemmeno per sogno. Non esiste.
E non è un caso...

... cosa impedisce di considerare la Polizia Locale una "sezione locale" della Polizia di Stato? Serve proprio che la Polizia Locale dipenda dal Sindaco?
Un servizio di polizia comunale ha la sua ragione di essere, é imprescindibile e per le sue peculiarità indispensabile, ancor più con le modifiche all'assetto Costituzionale in materia di "federalismo". Serve semmai chiedersi che senso ha che questi servizi vengano deviati impiegandoli e destinandoli ad attività che non gli sono proprie.

Ecco: occorre chiarire 1) cosa è d'interesse locale e cosa è d'interesse sovracomunale; la polizia comunale deve occuparsi, a mio avviso, solo di ciò che è d'interesse esclusivamente locale; ma non per forza di tutto ciò che è di interesse esclusivamente locale... perchè? per il seguente punto 2) quali requisiti minimi d'autonomia debbono necessariamente avere le strutture di polizia locale; perché se, ad esempio, d'interesse esclusivamente locale è una materia che ha rilevanza penale (che può incidere gravemente, pesantemente ed irrimediabilmente su diritti essenziali dell'individuo costituzionalmente garantiti, allora è indispensabile non trovarsi davanti una "polizia politica"), allora la struttura di polizia locale DEVE avere un'organizzazione che ne assicuri, oggettivamente, l'autonomia; ma in questo caso, vale la pena costituire una miriade di strutture o è più produttivo passare la materia allo Stato (anche se d'eslcusivo interesse locale)? In questo senso mi chiedevo cosa impedisse di considerare una Polizia Locale che tende ad avere le caratteristiche della Polizia di Stato, una "sezione locale" della stessa.

In pratica: se alla Polizia Locale si attribuiscono funzioni tipiche della Polizia di Stato, allora la Polizia Locale dovrebbe avere una struttura organizzativa simile a quella della Polizia di Stato (per ridurre i rischi di avere una "polizia politica" che incide sulla libertà personale e sui diritti di difesa degli individui)... É efficiente tutto questo? A chi giova? O, forse, a certa politica fa comodo attribuire funzioni di polizia a strutture meno rigide, per poterle meglio "controllare"? Si badi bene: non sto dicendo che i Corpi o Servizi di Polizia Locale sono politicizzati. Sto soltanto dicendo che a mio avviso c'è, tendenzialmente, un rischio maggiore di politicizzazione rispetto ad una struttura statale (se non altro per le diverse dimensioni e per i controlli più pregnanti che possono esserci a livello statale).

Sintetizzando: a mio avviso occorre valutare l'interesse che si protegge (se solo locale o meno) e gli strumenti con i quali si sanziona chi va contro tali interessi (sanzioni amministrative lievi, sanzioni amministrative non lievi, sanzioni penali lievi, sanzioni penali non lievi, strumenti coercitivi, procedure d'urgenza, procedure non d'urgenza, ecc.). La struttura di polizia locale dovrà, sempre a mio avviso, occuparsi soltanto di ciò che è esclusivamente d'interesse locale e, solo se si riterrà di creare tante strutture con organizzazione simile alla Polizia di Stato per garantirene sufficiente autonomia, potrà occuparsi di tutte le materie di esclusivo interesse locale, a prescindere dagli strumenti con i quali si sanziona chi va contro tali interessi. Chiarito questo, credo si possa entrare a disquisire gli aspetti puramente sindacali.
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« Risposta #529 inserita:: 27 Febbraio 2010, 02:19:54 »

Fatto questo... cosa impedisce di considerare la Polizia Locale una "sezione locale" della Polizia di Stato? Serve proprio che la Polizia Locale dipenda dal Sindaco?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????????????   08 08 08muro muro muro muro muro muro


Qual'è il problema? Ti lascia allibito che qualcuno faccia e si faccia delle domande?

La tua risposta, argomentata, ai due quesiti qual'è? Ti sarei davvero grato se volessi rendermene partecipe, perché forse può aiutarmi a migliorare le mie idee.

Grazie.
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« Risposta #530 inserita:: 27 Febbraio 2010, 14:38:17 »

La nostra storia stà nella municipalità ed è imprescindibile da questa. Tutte queste smanie di andare "sotto" qualcun altro (regione o ministero che sia) non appartengono alla polizia municipale ma creano qualcosa di diverso. Non volgio essere come le uova di lompo che se pur pregevoli sono sempre un succedaneo... A me non interessa neanche la 121 se proprio devo dirla tutta che forse ha già creato troppi danni. Io guardo alla 59/97, al 112/98, alla riforma del titol V della Costituzione con i nuovi artt. 117, 118 all'importanaza che ha assunto lo Statuto comunale. In breve alle attribuzioni degli enti locali e la necessità complementare a queste del ruolo della polizia amministrativa in senso lato. Io voglio avere competenza in via esclusiva su queste materie dove poter intervenire con autorevolezza al servizio della comunità locale e se incidentalmente accerto altre questioni che esulano da queste, con altrettanta autorevolezza chiedere l'intervento di p.s. cc etc. nel pieno rispetto del principio di reciprocità. L'autonomia è sub lege i corrotti sono altra cosa. Ben vengano le scuole regionali per l'acesso alla carriera, il comparto autonomo di contrattazione etc. ma io voglio differenziarmi dagli altri nelle competenze e non dare l'impressione di scimmiottarli. Non mi sentirò da meno (e altri non potranno considerarsi di più) se controllo l'esposizione dei prezzi in vetrina, se garantisco la sicurezza della circolazione e le altre mille incombenze che abbiamo mentre gli altri si occupano della criminalità etc. l'importante che ci sia sinergia e leggi che la garantiscono per svolgere il proprio lavoro con orgoglio e dignità. La politica è sinonimo di democrazia (dai Greci in poi) e sono gli elettori che fanno il politico. In altri paesi ci sono riusciti, in Italia ancora no. Quale legge pensi che ti possa dare autonomia se viene fatta dai politici (di qualsiasi colore)? E poi chi garantisce gli altri dalla tua autonomia? Non mi piacciono possibili derive giustificate dall'auto commiserazione. Io naturalmente non aiuto a migliorare le idee di nessuno e non voglio questo ruolo. Tanti precari che finchè precari vengono impiegati solo in viabilità e in altri servizi scomodi hanno trovato giustizia nelle stabilizzazioni, ora spetta al comando anzi al Comandante formarli adeguatamente mandandoli ai molteplici corsi di formazione che ci sono, dandogli anche il giusto affiancameto, sono sicuro che chi ha passione diventerà un ottimo elemento. Non fateli apparire come una sub specie, nella maggioranza dei casi sono laureati e quindi predisposti ad assimilare nozioni che altri si sognano (sindacalisti compresi). Quando dici che i comuni (a proposito dei precari) fanno quello che vogliono e le leggi fanno fatica ad arginare tale stato di cose mi sembra che vai  netta contraddizione, i comuni stabilizzano perchè ci sono leggi che lo permettono..o no? Saluti
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« Risposta #531 inserita:: 28 Febbraio 2010, 00:53:25 »

Uhm...finalmente si comincia a intravedere una bella discussione nel merito, complimenti a ARusso e Setto per i loro interventi. Me li sto rileggendo e sto imparando qualcosa di nuovo e di interessante che va molto oltre i proclama demagogici di stampo "sindacale".  52
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« Risposta #532 inserita:: 01 Marzo 2010, 15:23:40 »

Tanti precari che finchè precari vengono impiegati solo in viabilità e in altri servizi scomodi. Purtroppo questi precari non vengono impiegati solo a fare servizi scomodi come dici tu ma hanno una bella casacca con la scritta Polizia Municipale e fanno tutto......molti di loro sono cassa integrati che avevano perso il posto.
Non puoi far rischiare a questi soggetti di beccarsi una calcio, un pugno, o una revolverata mettendoli di servizio su una via principale con negozi, banche, supermercati..se mi dovesse capitare "in via incidentale" come dice qualcuno io questo benedetto lavoro me lo sono scelto e sudato questi sono stati catapultati in una realtà che non era la loro.
Questi al massimo devono fare gli ausiliari del traffico togliendosi sia le casacche con la scritta Polizia Municipale sia le Divise che qualcuno gli ha fornito.

A ognuno la Sua giusta dignità che rispetto ma non è giusto farli rischiare al posto nostro perchè le Amministrazioni cercano in tutti i modi di tappere i buchi in questo modo.
Qualche anno fà in un Comune vicino a Vibo Valentia è stato aggredito  selvaggiamente un LSU che faceva servizio al Cimitero. Il giorno dopo vidi una foto sul giornale che riportava l'articolo dell'aggressione e c'era un soggetto che indossava una casacca con la scritta "polizia municipale". Siccome era un collega che non conoscevo nella mia veste sindacale telefonai al Sindaco per avere maggiori informazioni. Lo stesso da poco eletto mi confermava che quello era LSU aggredito e che siccome erano rimaste delle casacche con la scritta polizia municipale questo la utilizzava quando andava a lavoro al cimitero. Ho detto al Sindaco di rititirare immediatamente quelle casacche in quanto un uso improprio avrebbe comportato una denuncia per il soggetto che le indossava di usurpazione di funzioni...Il Sindaco si è scusato e mi ha confermato che nonn sarebbe  più accaduto
Possiamo andare avanti così?
Saluti
Lello
« Ultima modifica: 01 Marzo 2010, 15:25:17 da Raffaele Stillitano » Registrato

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« Risposta #533 inserita:: 01 Marzo 2010, 17:10:14 »

mamma mia! Certo che ne succedono di cose brutte li a vibo.
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« Risposta #534 inserita:: 01 Marzo 2010, 21:29:13 »

La nostra storia stà nella municipalità ed è imprescindibile da questa. Tutte queste smanie di andare "sotto" qualcun altro (regione o ministero che sia) non appartengono alla polizia municipale ma creano qualcosa di diverso. Non volgio essere come le uova di lompo che se pur pregevoli sono sempre un succedaneo... A me non interessa neanche la 121 se proprio devo dirla tutta che forse ha già creato troppi danni. Io guardo alla 59/97, al 112/98, alla riforma del titol V della Costituzione con i nuovi artt. 117, 118 all'importanaza che ha assunto lo Statuto comunale. In breve alle attribuzioni degli enti locali e la necessità complementare a queste del ruolo della polizia amministrativa in senso lato. Io voglio avere competenza in via esclusiva su queste materie dove poter intervenire con autorevolezza al servizio della comunità locale e se incidentalmente accerto altre questioni che esulano da queste, con altrettanta autorevolezza chiedere l'intervento di p.s. cc etc. nel pieno rispetto del principio di reciprocità. L'autonomia è sub lege i corrotti sono altra cosa. Ben vengano le scuole regionali per l'acesso alla carriera, il comparto autonomo di contrattazione etc. ma io voglio differenziarmi dagli altri nelle competenze e non dare l'impressione di scimmiottarli. Non mi sentirò da meno (e altri non potranno considerarsi di più) se controllo l'esposizione dei prezzi in vetrina, se garantisco la sicurezza della circolazione e le altre mille incombenze che abbiamo mentre gli altri si occupano della criminalità etc. l'importante che ci sia sinergia e leggi che la garantiscono per svolgere il proprio lavoro con orgoglio e dignità. La politica è sinonimo di democrazia (dai Greci in poi) e sono gli elettori che fanno il politico. In altri paesi ci sono riusciti, in Italia ancora no. Quale legge pensi che ti possa dare autonomia se viene fatta dai politici (di qualsiasi colore)? E poi chi garantisce gli altri dalla tua autonomia? Non mi piacciono possibili derive giustificate dall'auto commiserazione. Io naturalmente non aiuto a migliorare le idee di nessuno e non voglio questo ruolo. Tanti precari che finchè precari vengono impiegati solo in viabilità e in altri servizi scomodi hanno trovato giustizia nelle stabilizzazioni, ora spetta al comando anzi al Comandante formarli adeguatamente mandandoli ai molteplici corsi di formazione che ci sono, dandogli anche il giusto affiancameto, sono sicuro che chi ha passione diventerà un ottimo elemento. Non fateli apparire come una sub specie, nella maggioranza dei casi sono laureati e quindi predisposti ad assimilare nozioni che altri si sognano (sindacalisti compresi). Quando dici che i comuni (a proposito dei precari) fanno quello che vogliono e le leggi fanno fatica ad arginare tale stato di cose mi sembra che vai  netta contraddizione, i comuni stabilizzano perchè ci sono leggi che lo permettono..o no? Saluti

Io la penso così:

le angolazioni da cui guardare la cosa sono due:
1. da cittadino ( anroché più informato della media su come stanno le cose in materia)
2. da lavoratore/sindacalista

(1) Come cittadini possiamo disquisire se la Polizia Municipale serva o meno, se debba svolgere questo o quel compito, se debba o meno sostituirsi alla Polizia di Stato, ecc.

(2) Come lavoratore/sindacalista dovrei fare ciò per cui sono pagato, eventualmente facendo resistenze se vogliono cambiarmi lavoro (ma non spingere per farmelo cambiare visto che me lo sono scelto), cercando di migilorare le condizioni in cui sono chiamato a lavorare (chiedendo coerenza al sistema).

Il mio intervento cerca di chiedere coerenza al sistema, portando all'attenzione di tutti che certe funzioni (che limitano pesantemente le libertà fondamentali costituzionalmente garantite) richiedono una struttura il più possibile autonoma (non indipendente) dal potere politico. Ma visto che ad oggi i comuni sono potenzialmente tanti piccoli principati, credo che il livello statale sia quello che meglio può garantire tale autonomia. Questo, Setto, non significa che per me i comuni non debbano avere i servizi di polizia di cui parli te. Quindi: se la politica vuole che la Polizia Locale svolga (anche solo in via ausiliaria) funzioni che possono limitare pesantemente le libertà fondamentali costituzionalmente garantite) allora questa Polizia Locale deve avere una struttura organizzativa simile a quella della Polizia di Stato e non dipendere dall'autorità politica locale.

Ribadisco che autonomia non significa indipendenza. C'è sempre qualcuno a cui dover rispondere, da cui dipendere.

Quale politico farebbe una legge che garantisca autonomia? Fino ad oggi nessuno: anzi, la riforma del titolo V ha peggiorato ancor più le cose, creando una grande confusione (lo dicono fior fior di giursiti, non lo dice il sottoscritto).

Stabilizzazioni: qui mi spiace ma non mi trova d'accordo. Un lavoro così delicato richiede concorso pubblico. Lo stabilizzato dovrà dire oggettivamente grazie a qualcuno. Sempre. Senza considerare che finché precario avrà problemi a dire di no ad odrini illegitiimi. Senza considerare che non di rado vengono stabilizzati come agenti o fanno mobilità come agenti (o, addirittura come ufficiali) lavoratori che facevano tutt'altro lavoro.

Fermo il resto, sul quale mi trovi perfettamente d'accordo.

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« Risposta #535 inserita:: 01 Marzo 2010, 22:17:03 »


Il mio intervento cerca di chiedere coerenza al sistema, portando all'attenzione di tutti che certe funzioni (che limitano pesantemente le libertà fondamentali costituzionalmente garantite) richiedono una struttura il più possibile autonoma (non indipendente) dal potere politico. Ma visto che ad oggi i comuni sono potenzialmente tanti piccoli principati, credo che il livello statale sia quello che meglio può garantire tale autonomia. Questo, Setto, non significa che per me i comuni non debbano avere i servizi di polizia di cui parli te. Quindi: se la politica vuole che la Polizia Locale svolga (anche solo in via ausiliaria) funzioni che possono limitare pesantemente le libertà fondamentali costituzionalmente garantite) allora questa Polizia Locale deve avere una struttura organizzativa simile a quella della Polizia di Stato e non dipendere dall'autorità politica locale.




L'autonomia di una forza di Polizia credo sia un elemento imprescindibile per incardinare la stessa all'interno di un sistema il più garantista possibile nei confronti di tutte le parti in causa quale il nostro sopratutto vuole essere.
Questa tua riflessione sull'autonomia credo non sia mai stata presa seriamente in considerazione dai Guru di un certo sindacato delle Municipali e che proprio ignorando questo principio stanno mandando avanti una politica scellerata di cui presto vedremo i frutti in termini positivi ma sopratutto in termini negativi.
Chi nega questo principio, e non dico il Vigile di Milano o di Torino che fanno davvero i Poliziotti, ma mi riferisco a chi sugli scranni del potere sta mandando avanti una sottospecie di riforma, sa di negare e mentire conscio di ciò che sta facendo.
Qui bisogna fare tutti un passo indietro e restituire a ciascuna delle parti in causa la giusta dignità e il giusto ruolo all'interno del sistema.
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« Risposta #536 inserita:: 02 Marzo 2010, 13:26:20 »

Qualsiasi vertice burocratico e a maggior ragione di polizia, deve necessariamente rispondere del suo operato alla politica, mentre la sua azione è disciplinata dalla legge della cui violazione risponde davanti l'A.G. questo perchè ogni governo, nazionale o locale, assume con i propri elettori degli impegni da assolvere, servendosi per questo degli organi tecnici. Tutti gli uffici della pubblica amministrazione incidono su interessi garantiti dalla Costituzione (diritto alla salute,di proprietà, libertà di circolazione, di pensiero, di associazione etc) in più chi ha funzioni di polizia incide sulla libertà personale il cui controllo di legittimità è competenza del magistrato, quindi su queste materie non deve esserci nessuna autonomia, anzi... Nel nostro lavoro (statali compresi) eseguiamo direttive politiche che in funzione della maggioranza al potere possono dare prevalenza ad una funzione rispetto ad un altra, sotto il controllo democratico della minoranza. Spetta alla politica fare leggi (es. il Parlamento), regolamenti ed ordinanze (es. il Sindaco). Queste incidono sul nostro operato perchè dobbiamo rispettarle e farle rispettare. Se la politica decide di lasciare sotto organico certi uffici giudiziari e la polizia, di rendere illegittime le intercettazioni telefoniche, per me significa ridurre la lotta alla mafia ed alla criminalità in generale, probabilmente non è così per la maggioranza che legittimamente governa. Quindi non capisco (per mio limite) quando inneggi a questa autonomia. Del tuo operato rispondi a più organi diversi: alla politica se non raggiungi gli obbiettivi prefissati, alla magistratura (penale, contabile e civile)se ti fai corrompere dal politico e questi obbiettivi li raggiungi illegittimamente. Se per automia intendi abolire il decentramento e ritornare alla situazione ante d.p.r 616 del 1977 ti dico che non sono d'accordo e tra i motivi noti non ultimo comunque la corruzione delle appendici burocratiche dello stato. Almeno ora c'è un controllo più diretto da parte dei cittadini e molte magagne per fortuna vengono alla luce. Se poi per autonomia intendi passare alle dipendenze della Regione: peggio ancora. Vale ancora il vecchio adagio: l'Italia è fatta ma ancora occorre fare gli italiani. Non siamo riusciti a ridurre del 50% gli incidenti stradali come imposto dalla C.E. ma nelle discussioni da bar (che sono la cartina di tornasole della situazione culturale e sociale in cui versiamo)la colpa è sempre degli altri. Dobbiamo cominciare ad assumerci fino in fondo le nostre responsabilità senza aspettare la pillola magica e gli strumenti per farlo ci sono. Saluti
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« Risposta #537 inserita:: 02 Marzo 2010, 13:36:11 »

........sono invece d'accordo che per le piccole strutture dei piccoli comuni, una maggiore indipendenza operativa potrebbe essere possibile tramite le associazioni di comuni che aumenta i livelli di gerarchia interna, ma il vertice è comunque soggetto al potere politico.
Saluti
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« Risposta #538 inserita:: 02 Marzo 2010, 15:31:44 »

Ecco le ultimissime:
02.03.2010 – IERI E’ AVVENUTO, COME ANNUNCIATO, L’INCONTRO TECNICO/POLITICO E SI E’  – CON NON POCA FATICA - ARRIVATI ALLA STESURA DEL DDL FINALE. DUE GLI ARTICOLI DIVERSI, IL PRIMO E’ QUELLO SUL PORTO DELL’ARMA SUL TERRITORIO NAZIONALE ( art.17 )E IL SECONDO QUELLO CONTRATTUALE (art 20 ).  LA PAROLA ORA AL PARLAMENTO. I TEMPI: QUELLO MATERIALE PER RISCRIVERE IL TESTO E  LA CONSEGNA AL PRESIDENTE VIZZINI – DA PARTE DEI DUE SENATORI RELATORI – PER LA CALENDARIZZAZIONE DELLA LEGGE.
------------------------------------------------------
Alla fine si è giunti ad un testo condiviso mancano solo questi due articoli.
art. 17 Porto dell'arma sul territorio nazionale (saia) nel territorio di competenza(Barbolini);
art.20 Contratto pubblico sempre negli Enti Locali con un'area separata per la Polizia Locale (Saia) come scritto in un post precedente; Contratto privatistico come quello attuale per quanto riguarda (Barbolini) ma la momento non ho capito se anche in questo caso ci sarà un'apposita sezione esclusiva negli Enti Locali solo per la Polizia Locale.

Ora vedremo gli sviluppi in Commissione e in Parlamento.
Saluti.
Lello
Io comunque come vi dicevo in precedenza il 4/3 vado a sollecitare la riforma...vi porterò notizie fresche..
« Ultima modifica: 02 Marzo 2010, 15:37:53 da Raffaele Stillitano » Registrato

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« Risposta #539 inserita:: 02 Marzo 2010, 22:10:44 »

Mentre aspettiamo......

Rassegna stampa » Dettaglio
Quartu, fallito attentato contro un vigile urbano
(03/03/10 - Unione Sarda)
     
L'atto intimidatorio è stato compiuto durante la notte contro la casa di Antonio Falqui, di 50 anni, agente della polizia municipale, che al momento dell'attentato era all'interno della casa assieme alla famiglia. Il fatto è avvenuto alle 2 nel centro di Quartu. La bombola piena di liquido infiammabile è stata collocata davanti alla casa e l'ingresso è stato cosparso di benzina e pezzi di cartone. Fiamme alte e molto fumo ma la bombola ha resistito al rogo e all'alta temperatura. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Quartu. Le fiamme hanno anche minacciato due autovetture di proprietà della famiglia del vigile. Ignoto sinora il movente dell'attentato. Solidarietà all'agente della polizia municipale è stata manifestata dal capo dei Vigili urbani, Marco Virdis, e dal sindaco, Gigi Ruggeri.

Fonte: Unione Sarda

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« Risposta #540 inserita:: 03 Marzo 2010, 00:45:57 »

Ancora una volta la premessa:
Parto dal presupposto che maggior parte delle realtà comunali e provinciali lavorino in modo adeguato. Ma basta una minima percentuale di realtà "marce" a dover far riflettere se il sistema garantisca sufficientemente gli individui: perché i livelli minimi essenziali dei diritti e dei servizi dei cittadini devono ancora, anche dopo la riforma del Titolo V, essere garantiti dallo Stato.

Qualsiasi vertice burocratico e a maggior ragione di polizia, deve necessariamente rispondere del suo operato alla politica, mentre la sua azione è disciplinata dalla legge della cui violazione risponde davanti l'A.G. questo perchè ogni governo, nazionale o locale, assume con i propri elettori degli impegni da assolvere, servendosi per questo degli organi tecnici.

Primo problema: separazione politica/organi tecnici (antesignana proprio la L. 65/86, sbocciata poi negli anni '90). Davvero dalle tue parti funziona? Davvero i politici non sono in grado di condizionare (non condizionano) le concrete scelte tecniche e si limitano ad atti d'indirizzo? Se così è mi complimento con i cittadini che hanno scelto simili politici. Se così è dalle tue parti, occorre però che tu faccia anche i conti con realtà diverse, dove i politici decidono dettagliatamente cosa devono fare gli organi tecnici, utilizzando svariati strumenti. Dalle tue parti i Comandanti delle Polizie Municipali e Provinciali sono tutti figure apicali che dipendono solo dal sindaco per l'impiego tecnico-operativo, la disciplina e la formazione del personale? Hai direttori generali Comandanti? Hai Comandanti che sono anche dirigenti del settore commercio, dell'urbanistica o quant'altro (compresi vice-segretari comunali)? So che la soluzione c'è (l'A.G.)... ma, guarda caso, nessuno osa (o ha le risorse sufficienti) per ricorrere quotidianamente al TAR e questo stato di cose permane. Al cittadino comune di tutto ciò non gliene può infischiare di meno (perchè non percepisce dove tutto ciò, poi, va a portare). E quand'anche ci si trovasse di fronte a fatti di rilevanza penale, per provarli ce ne vuole (come ben saprai). Ed il problema è che non c'è alcun organo gerarchicamente superiore al quale appellarsi.

Citazione
Tutti gli uffici della pubblica amministrazione incidono su interessi garantiti dalla Costituzione (diritto alla salute,di proprietà, libertà di circolazione, di pensiero, di associazione etc) in più chi ha funzioni di polizia incide sulla libertà personale il cui controllo di legittimità è competenza del magistrato, quindi su queste materie non deve esserci nessuna autonomia, anzi...
Guarda caso, però, gli agenti di polizia locale possono incidere ( o non incidere ... su questa "discrezionalità" sta il problema) su tutti questi diritti (non semplici interessi) in molteplici modi e, quali agenti di polizia giudiziaria, possono incidere - da ultimo - anche sulla libertà personale. Il controllo di legittimità della magistratura riguarda l'attività svolta (raramente se non mai quella non svolta o i motivi che portano ad un controllo piuttosto che ad un altro)... ed uno dei problemi dell'Italia è proprio la non effettività della Legge: ci sono 10 persone che non la rispettano... se ne colpisce 1, più o meno a caso. Quindi, ribadisco, DEVE esserci autonomia dal potere politico locale (nel senso che gli organi di polizia, nella scelta di quali controlli effettuare, non devono essere condizionati dalle giunte o da singoli assessori o consiglieri che, se l'organo di polizia è in totale balia della politica, sanno bene quali leve utilizzare: art. 208, indennità di posizione e risultato, indennità di responsabilità, progressioni di carriera, progressioni economiche, depotenziamento organici, assunzione persone più accondiscendenti, ecc.).
Citazione
Nel nostro lavoro (statali compresi) eseguiamo direttive politiche che in funzione della maggioranza al potere possono dare prevalenza ad una funzione rispetto ad un altra, sotto il controllo democratico della minoranza. Spetta alla politica fare leggi (es. il Parlamento), regolamenti ed ordinanze (es. il Sindaco). Queste incidono sul nostro operato perchè dobbiamo rispettarle e farle rispettare. Se la politica decide di lasciare sotto organico certi uffici giudiziari e la polizia, di rendere illegittime le intercettazioni telefoniche, per me significa ridurre la lotta alla mafia ed alla criminalità in generale, probabilmente non è così per la maggioranza che legittimamente governa.
Perdonami ma mi sembra un discorso molto teorico ma che non ha attinenza con almeno alcune realtà. Controllo democratico della minoranza? Negli ultimi anni si sta assistendo ad uno scadere spaventoso della politica. L'impossibilità di un reale controllo democratico delle minoranze, a mio avviso, sta portando ad un imbarbarimento della politica (restano solo le "armi sporche"). Più dato di fatto di questo.
Circa i sistemi di valutazione degli organi tecnici, larga parte della dottrina (e la stessa corte dei conti) hanno evidenziato le gravi carenze dei sistemi di valutazione (ci sono, ma non sono basati su parametri oggettivi, per cui l'organo tecnico è sotto scacco del politico). Ripeto: non sono io che lo dico ma la Corte dei Conti e fior fiore gi giuristi.
Sulla riduzione degli organici, c'è un'altra possibilità (perché scartarla a priori?): si preferisce investire dov'è più facile influire politicamente. Sulla illegittimità delle intercettazioni credo che ognuno possa dire la sua ma mi sembra che si sfoci apertamente in politica (vietato dal regolamento).
Citazione
Quindi non capisco (per mio limite) quando inneggi a questa autonomia. Del tuo operato rispondi a più organi diversi: alla politica se non raggiungi gli obbiettivi prefissati, alla magistratura (penale, contabile e civile)se ti fai corrompere dal politico e questi obbiettivi li raggiungi illegittimamente. Se per automia intendi abolire il decentramento e ritornare alla situazione ante d.p.r 616 del 1977 ti dico che non sono d'accordo e tra i motivi noti non ultimo comunque la corruzione delle appendici burocratiche dello stato. Almeno ora c'è un controllo più diretto da parte dei cittadini e molte magagne per fortuna vengono alla luce. Se poi per autonomia intendi passare alle dipendenze della Regione: peggio ancora. Vale ancora il vecchio adagio: l'Italia è fatta ma ancora occorre fare gli italiani. Non siamo riusciti a ridurre del 50% gli incidenti stradali come imposto dalla C.E. ma nelle discussioni da bar (che sono la cartina di tornasole della situazione culturale e sociale in cui versiamo)la colpa è sempre degli altri. Dobbiamo cominciare ad assumerci fino in fondo le nostre responsabilità senza aspettare la pillola magica e gli strumenti per farlo ci sono. Saluti
Tra il d.p.r. 616 del 1977 e la situazione odierna c'è, come ho già detto, la soppressione di ogni controllo preventivo da parte di un organo indipendente dalla politica locale sugli atti degli enti locali (grazie alla riforma del Titolo V). Già reintrodurre una forma di controllo di questo tipo credo sarebbe utile (ovviamente non risolutiva al 100% ma utile si). Autonomia dalla politica (locale) per me significa prendere atto che ad oggi gli operatori della polizia locale soggiacciono a pressioni anche per il tramite di soggetti sindacalizzati che lavorano in altri settori, che nulla hanno a che vedere con la polizia locale, ma che - a differenza della Polizia di Stato - possono concordare modifiche contrattuali ai poliziotti locali anche contro il volere della maggioranza di essi; significa prendere atto che ad oggi un'amministrazione può nominare Comandante un direttore generale o mettere il Corpo alle dipendenze di un dirigente di settore più vasto, senza che sia possibile fare null'altro (da parte degli agenti) che un ricorso (rischioso, perché va dimostrato l'interesse legittimo) al TAR (di solito lo hanno vinto i Comandanti esclusi... sempre che non siano stati accontentati diversamente o che abbiano soldi da spendere). In questi casi la politica locale se ne lava anche le mani (perché, in linea puramente teorica, è una "guerra" tra organi tecnici).
Circa la corruzione alle appendici burocratiche dello stato: sei al corrente di quanti procedimenti siano attivi nei confronti delle appendici burocratiche di regioni ed enti locali? I procedimenti attivati nelle ultime settimane nei confronti di personale dei Comuni di Riccione, Barberino, Trezzano sul Naviglio (basta dare uno sguardo su internet) hanno avuto la stessa eco dei recenti procedimenti attivati nei confronti dei vertici della protezione civile? Ovviamente no, perché diversi sono gli ordini di grandezza... ma, alla fine, è più facile la corruzione in un sistema centralizzato o in un sistema decentrato? Personalmente, propendo per la seconda ipotesi (ma sono pronto a cambiare idea di fronte a dati oggettivi).
Sulla mancata riduzione del 50% degli incidenti stradali non posso che darti ragione. Ma non credo sia un problema derivante da un livello politico piuttosto che da un altro: mi sembra invece un problema culturale generalizzato, ossia quella mancanza di effettività della Legge... effettività a cui io invece tengo molto (come puoi vedere qui sotto, fede ferma ormai da alcuni anni).
Cordiali saluti.
Andrea
« Ultima modifica: 03 Marzo 2010, 00:51:28 da ARusso » Registrato

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« Risposta #541 inserita:: 03 Marzo 2010, 08:25:20 »

X RUSSO - Tanto per restare in argomento senza continuare con trattati di scienza politica (anche se per fortuna, a mio parere, il principio di sussidiarietà è stato accolto dalla C.E. ed è ormai irretrattabile), vorrei capire secondo il tuo pensiero da chi dovrebbe dipendere la polizia municipale per evitare le situazioni da te descritte, posto che secondo me continua ad essere un problema generalizzato e spalmato sui vari livelli (basta leggere le cronache). Non so te, ma io mi ricordo quando c'era il co.re.co. e l'attività amministrativa restava completamente bloccata a meno che non ci fosse il politico di turno da far intervenire (negli anni "70 per ottenere una licenza di pubblico esercizio occorreva conoscere qualcuno in Prefettura). Per inciso dalle mie parti per mesi ha imperversato un dirigente amministrativo compiendo atti illegittimi ma non mi risulta che i rappresentanti locali del tuo sindacato siano intervenuti in qualche modo.
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« Risposta #542 inserita:: 04 Marzo 2010, 03:13:20 »

anche se per fortuna, a mio parere, il principio di sussidiarietà è stato accolto dalla C.E. ed è ormai irretrattabile

E chi lo mette in discussione. Qui si tratta di capire quale livello è più idoneo... se il locale o il centrale. Sussidiarietà non significa ogni cosa al locale, a prescindere.

Citazione
vorrei capire secondo il tuo pensiero da chi dovrebbe dipendere la polizia municipale per evitare le situazioni da te descritte, posto che secondo me continua ad essere un problema generalizzato e spalmato sui vari livelli (basta leggere le cronache).
Pongo l'accento sul fatto che il Sindaco è ufficiale di governo e che solo in tale veste (quindi non come vertice politico locale ma come appendice dello Stato... non può essere altrimenti), nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Dipende dalla funzioni che si intende attribuire alla polizia municipale... ma non è un problema di "dipendenza" da questo o da quel livello politico quanto di ordinamento che garantisca quell'autonomia di cui ho ampiamente parlato sopra (ed evito di riscrivere un trattato perché qualcuno può prendersela a male).
Mi limito a precisare quanto segue.
Se parli di dipendenza funzionale la risposta è: dalla magistratura per la P.G., dal Prefetto per le funzioni di P.S. e per la Polizia Stradale, dal Sindaco (e solo dal Sindaco, quale Ufficiale di governo) per tutto il resto. Il Comandante dovrebbe garantire unitarietà all'azione svolta.
Se parli di dipendenza in termini contrattuali (di chi dovrebbe essere dipendente l'agente di polizia locale), credo che non ci sarebbero problemi se lo stipendio lo pagasse lo Stato, le indennità (solo per lanciare un esempio) venissero individuate con criteri oggettivi dagli organi periferici dello stato, su proposta del sindaco) e le carriere venissero decise sulla base di parametri uniformi stabiliti a livello statale.... come si giustifica, infatti, che in alcuni enti ci siano più ufficiali che agenti, che vengano "donati" gradi qua e là, che in alcuni enti ci sono marescialli (ufficiali di P.G. ed addetti al coordinamento e controllo) in categoria D mentre in altri stanno in C (e, di questi, qualcuno ha 2.000 euro di specifiche responsabilità, qualcuno 1.000 e qualcuno niente)? Non sempre deriva da diverse capacità di spesa... Fatte salve, ovviamente, le prerogative sindacali.
Da ultimo, vedrei molto bene per i Comandanti un rapporto con lo Stato simile a quello che avevano i Segretari Comunali una volta (non oggi, dove il rapporto con il Sindaco è pressoché fiduciario).

Citazione
Non so te, ma io mi ricordo quando c'era il co.re.co. e l'attività amministrativa restava completamente bloccata a meno che non ci fosse il politico di turno da far intervenire (negli anni "70 per ottenere una licenza di pubblico esercizio occorreva conoscere qualcuno in Prefettura).
E già... perché i politici di turno intervenivano solo una volta, quando c'era il co.re.co., mente oggi si tengono alla larga... 69 prima, se non altro, c'era un minimo di "gerarchia" anche tra i politici... ora abbiamo una miriade i "battitori liberi"... incontrollabili...

Citazione
Per inciso dalle mie parti per mesi ha imperversato un dirigente amministrativo compiendo atti illegittimi ma non mi risulta che i rappresentanti locali del tuo sindacato siano intervenuti in qualche modo.
Saluti
Qui ti rispondo in MP, visto che non sto parlando a nome del mio sindacato né intendo farlo (perché tengo ben distante il sindacato da questo sito e la mia persona posizione non coincide, almeno per il momento, con quella del mio sindacato, che cerco di migliorare - se di miglioramento si tratta - dall'interno). Spero comunque che tu abbia verificato qual'è il mio sindacato... prima di parlarne.
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« Risposta #543 inserita:: 04 Marzo 2010, 08:04:12 »

Sussidiarietà per definizione significa comunque partire dall'istituzione più prossima al cittadino salvo che per il principio di adeguatezza occorra un livello superiore e questo è a garanzia dei cittadini che vedrebbero comunque garantito un servizio. Per quanto riguarda la dipendenza funzionale della p.m.  attualmente  è per la p.g. dalla magistratura, p.s. e stradale dal Prefetto e dal Sindaco il resto, che poi lo faccia quale ufficiale di governo in base al tuel o quale vertice dell'amministrazione cambia poco, non vedo questo giano bifronte che è probo in qualità di ufficiale di governo e corrotto nell'altro senso. Già la 65 sancisce l'autonomia del comandante e la riprova sono i numerosi ricorsi al tar decisi in questo senso, occorre solo che venga ribadito a chiare lettere nella legge di riforma. Per il resto vedo una macchinosità estrema, forse sarebbe più semplice che la legge di riforma stabilisca i gradi gerarchici nella cat. c ed in quella D. Viste le dipendenze funzionali di cui sopra, il comandante più di qualsiasi altro funzionario del comune è comunque soggetto alle direttive di organi dello stato ed io mi fermerei qui. Ora, anche grazie alla 241, i cittadini partecipano al procedimento, possono iniziare attività con la semplice comunicazione etc. e non vedo il motivo di imbrigliarsi ancora con controlli burocratici che nulla possono contro eventuali derive corruttive ma anzi ne aumentano i livelli. Giustamente tieni fuori il sindacato, ti comunico solo che le lettere in bacheca portano la tua firma e attualmente tra gli operatori la popolarità non è altissima. Ti faccio un cordiale saluto sperando che alla prima occasione possiamo parlarne tranquillamente a tu per tu.  24
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« Risposta #544 inserita:: 07 Marzo 2010, 19:18:05 »

Solo per cronaca..sono stato a Roma giorno 4 marzo per quella famosa protesta. Abbiamo fatto un presidio a Montecitorio con quasi 1000 appartenenti alla polizia Locale. Della Calabria eravamo 31. Sono arrivato prestissimo e sono stato in compagnia gradita dei colleghi impegnati per l'ordine pubblico alla nostra manifestazione. Dopo aver chiacchierato un po e preso un caffe che molto gentilmente mi hanno offerto ho spiegato loro i motivi della protesta e debbo dire che parlando di persona molte cose si capiscono e si chiariscono meglio tanto che nessuno dei colleghi presente ha avuto nulla da obbiettare su quelle che erano le nostre aspettative.
Poi ho aspettato l'arrivo dei collerghi del sindacato. Le novità sono che nella prossima settimana il testo unificato andrà in commissione con un solo articolo il 20 differente ovvero il contratto di lavoro che noi vogliamo sia pubblico mentre altri vogliono che resti privatistico. Da quanto detto dal Senatore Maurizio Saia anche per il porto dell'arma è stato superato.
Aspettiamo notizie
Saluti

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« Risposta #545 inserita:: 08 Marzo 2010, 04:22:44 »

Sussidiarietà per definizione significa comunque partire dall'istituzione più prossima al cittadino salvo che per il principio di adeguatezza occorra un livello superiore e questo è a garanzia dei cittadini che vedrebbero comunque garantito un servizio.
Questa è la definizione di sussidiarietà (verticale). Poi nell'applicazione ci sono differenti posizioni su quale livello sia adeguato. A titolo d'esempio: c'è chi pensa che i comuni possano gestire anche la sicurezza e chi no.

Citazione
Per quanto riguarda la dipendenza funzionale della p.m.  attualmente  è per la p.g. dalla magistratura, p.s. e stradale dal Prefetto e dal Sindaco il resto, che poi lo faccia quale ufficiale di governo in base al tuel o quale vertice dell'amministrazione cambia poco, non vedo questo giano bifronte che è probo in qualità di ufficiale di governo e corrotto nell'altro senso.
Qui non mi trovi d'accordo. La differenza c'è... eccome. Quando opera quale Ufficiale di governo (e solo in tal caso) il Sindaco è un organo diretto dello Stato, come tale sottoposto alla dipendenza gerarchica del Prefetto e del Governo. La legge 65/86, purtroppo, non chiarisce esplicitamente in quale veste il Sindaco operi (anche se a mio avviso, vista la funzione, dovrebbe operare quale Ufficiale di governo).

Citazione
Già la 65 sancisce l'autonomia del comandante e la riprova sono i numerosi ricorsi al tar decisi in questo senso, occorre solo che venga ribadito a chiare lettere nella legge di riforma.
La giurisprudenza (almeno quella che conosceo io) è relativa soltanto a Comandanti che hanno inteso difendere la propria autonomia (perché trasferiti o perché sottoposti ad altri dirigenti amministrativi). Più nebuloso è il caso di assegnazione di ulteriori funzioni, oltre a quelle proprie della Polizia Locale (tra l'altro con una sovrapposizione di diversi organi).

Citazione
Per il resto vedo una macchinosità estrema, forse sarebbe più semplice che la legge di riforma stabilisca i gradi gerarchici nella cat. c ed in quella D.
Questo, perdonami, ma è il paradosso. I contratti dovrebbero disciplinare gli aspetti economici in base all'organizzazione che si da il datore di lavoro. In questo caso abbiamo un datore di lavoro che, con legge, si da negli enti di maggiori dimensioni quattro livelli retributivi (comandante-dirigente, ufficiali, sottufficiali, agenti). Il contratto, invece, crea solo due fasce ma, oltretutto, spinge ad avere agenti e sottufficiali nella stessa fascia (categoria C) nonostante abbiano diverse mansioni e nonostante, potenzialmente, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria possono essere pretese dal datore di lavoro... paradossalmente potrebbe essere richiesto ad un agente di svolgere le mansioni da sottufficiale...

Citazione
Viste le dipendenze funzionali di cui sopra, il comandante più di qualsiasi altro funzionario del comune è comunque soggetto alle direttive di organi dello stato ed io mi fermerei qui.
A chi mi dà da mangiare lo chiamo babbo... lo stipendio del comandante lo decide il comune...

Citazione
Ora, anche grazie alla 241, i cittadini partecipano al procedimento, possono iniziare attività con la semplice comunicazione etc. e non vedo il motivo di imbrigliarsi ancora con controlli burocratici che nulla possono contro eventuali derive corruttive ma anzi ne aumentano i livelli.
Io non metto in dubbio la 241 né la partecipazione al procedimento né la dia... è sul resto che vorrei maggiori controlli, con particolare riguardo ai regolamenti ed alle procedure concorsuali...

Citazione
Giustamente tieni fuori il sindacato, ti comunico solo che le lettere in bacheca portano la tua firma e attualmente tra gli operatori la popolarità non è altissima. Ti faccio un cordiale saluto sperando che alla prima occasione possiamo parlarne tranquillamente a tu per tu.  24

Tanti nemici... tanto onore... 09

Se vuoi, mandami un MP (messaggio privato) tramite questo forum, così possiamo parlarne a tu per tu. 24
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« Risposta #546 inserita:: 08 Marzo 2010, 04:28:48 »

Le novità sono che nella prossima settimana il testo unificato andrà in commissione con un solo articolo il 20 differente ovvero il contratto di lavoro che noi vogliamo sia pubblico mentre altri vogliono che resti privatistico.

Perdonami ma il rientro nel pubblicistico, a mio avviso, è l'unica vera conquista che - allo stato attuale - può aprire le porte ad una soluzione dei problemi della polizia locale... Finché a decidere sulla Polizia Locale sarà il datore di lavoro insieme agli impiegati e tecnici dei comuni (che sono la maggioranza assoluta dei lavoratori del comparto), difficilmente si riuscirà a cavare un ragno dal buco...

E penso che questa era l'unica preoccupazione che ha spinto i confederali ad intervenire (e Barbolini a prendere un'altra strada)...
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« Risposta #547 inserita:: 10 Marzo 2010, 22:35:20 »

Cari Amici ecco in anteprima i primi 11 articoli del testo concordato che domano sarà presentato in I° Commissione al Senato.
Il Testo completo domani sul sito www.sulpm.net
Saluti
Lello Stillitano
Segretario Territoriale sulpm
Provincia di Vibo Valentia

NORME DI INDIRIZZO IN MATERIA DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

(Sen. Maurizio Saia e Sen. Giuliano Barbolini)

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
2.La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi  dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
3. I Comuni,  le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all’ articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. La presente legge si applica alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. 

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:
        a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale nelle città e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane  e delle Regioni;
        b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli Enti Locali e le responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.


Capo II

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 3.
(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Città Metropolitana, nell’ambito delle rispettive attribuzioni:
        a) promuovono, d’intesa con il Prefetto, gli accordi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2;
        b) dispongono, su richiesta motivata dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione della polizia locale, con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2.
2. Il Ministro dell’Interno,  d’intesa con  i Presidenti delle Regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.
Art. 4.
(Accordi in materia di politiche integrate
per la sicurezza)

1. I Comuni, anche in forma associata, le Province e le Città Metropolitane, possono stipulare  accordi locali con il Prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti campi di intervento:
        a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
        b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle polizie dello Stato e la regolamentazione per l’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo  delle aree e delle attività a rischio;
        c) collaborazione tra le Forze di Polizia dello stato e le polizie locali ai fini del controllo del territorio, anche mediante l’integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali attività di pattugliamento appiedato;
        d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
        e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
        a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall’Unione Europea;
        b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
        c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
        d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.
3. Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell’Interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.




Art. 5.
(Raccordo istituzionale per l’attuazione delle politiche integrate per la sicurezza)

1.   I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4 procedono, con cadenza almeno annuale, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
2.   In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti di cui al comma 1 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi adottati ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 3.
3. Alla verifica di cui al comma 1, possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti pubblici o associazioni interessati ai singoli oggetti in discussione.
 
Art. 6.
(Attività di informazione a livello territoriale)

   1. Ai fini dell’attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i Comuni, le Province,  le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all’articolo 4, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolare sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

Art. 7.
(Conferenza regionale)

1.In ogni Regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.
2. La conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell’Interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione in merito alla definizione dell’ordine del giorno. Il Ministro dell’Interno e il Presidente della Regione individuano i soggetti che vi partecipano.

Capo III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 8

(Funzioni di polizia locale)

1. Al fine di tutelare l’ordinata e civile convivenza, e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l’insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e  regionali, ovvero i regolamenti locali.
2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell’ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati, esercita le seguenti funzioni:
a) polizia amministrativa locale;
b) polizia edilizia;
c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
d) polizia ambientale e ittico venatoria;
e) polizia stradale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal comma 5 dell’articolo 23 della presente legge;
f) polizia giudiziaria previste dalla vigente normativa;
g) ausiliarie di pubblica sicurezza; 
h) vigilanza sull’osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
i) vigilanza sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
j) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
k) gestione di servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e di scorta, necessarie all’espletamento delle attività istituzionali del Comune, della Provincia o della Città Metropolitana;
l) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
m) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
n) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
o) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
p) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni, delle Province  e delle Città Metropolitane.
3. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane in conformità dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le Regioni provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all’attuazione dell’articolo 118 secondo comma della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all’attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
4.  Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell’irrogazione delle relative sanzioni competono ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane.
5. L’accesso agli atti adottati nell’esercizio delle funzioni di polizia locale è disciplinato dall’articolo 24 comma 6 lettera c) della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall’art. 25 della presente legge.


Art. 9.
(Qualifiche  del personale di polizia locale)
 
1. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dai sottufficiali addetti al controllo ( sovrintendenti ), dagli ufficiali addetti al coordinamento e controllo ( ispettori ), dagli ufficiali responsabili di area ( commissari ) e dai Comandanti dei Corpi di polizia locale.
2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal Sindaco, dal Presidente della Provincia o della Città Metropolitana all’atto dell’assunzione in ruolo.
3.Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:
a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lettera b) del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell’articolo 57 comma 1 lettera b-bis) di detto codice così come modificato dall’articolo 25 comma 2 della presente legge;
b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4;
c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.
4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, previa comunicazione del Sindaco, del Presidente della Provincia o del Presidente della Città Metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza o di averla revocata con le modalità previste dalla normativa vigente;
c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o  destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
5. Il prefetto, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4;
6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il Sindaco, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di polizia locale di cui al comma 1.
7. Il Sindaco o i Presidenti della Provincia o della Città Metropolitana, comunicano tempestivamente  al Prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.
8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali   le Regioni provvedono a disciplinare l’effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenersi entro il termine del periodo di prova.
9. Il Comandante della polizia locale è responsabile verso il Sindaco o il Presidente della Provincia  o il Presidente della Città Metropolitana, della disciplina, dell’addestramento, della formazione e dell’impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi;
10. Al personale  della  polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell’organizzazione di appartenenza, la mobilità esterna tra enti diversi, potrà avvenire solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.


Art. 10
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1.   Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i Comuni singoli e associati, le Province e le Città Metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.
2.   Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente dell’organo esecutivo della Città Metropolitana o della forma associata, nell’esercizio delle funzioni di competenza impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento  del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall’articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l’istituzione e l’organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
4. L’autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza di  appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, si avvale del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria.
5. Qualora l’Autorità Giudiziaria, di cui al comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della Giustizia.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128 nell’esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all’articolo 4, comma 1 lett. C),  il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del Comandante della polizia locale.
7. Gli accordi di cui all’articolo 4 prevedono le modalità di  cooperazione delle polizie locali con quelle nazionali per tutelare  la sicurezza urbana, la sicurezza pubblica e l’ordinata e civile convivenza delle comunità;
8. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all’ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.
9. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:
        a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
        b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d’intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
        c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11
(Regolamenti del servizio di polizia locale)

1.   I Comuni, le Province e le Città Metropolitane definiscono con proprio regolamento l’organizzazione della polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle Regioni.
2.   I regolamenti degli Enti locali di cui sopra previsti dalla presente legge sono comunicati al Ministero dell’Interno per il tramite del Prefetto del capoluogo di provincia.


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« Risposta #548 inserita:: 10 Marzo 2010, 23:53:36 »

Perdonatemi, ma in un ottica di seria riqualificazione del ruolo e delle funzioni, stabilire dei requisiti minimi fisici uguali in tutta Italia è sbagliato ?
Io nel mio comune vedo vigilesse che non arrivano al 1.55 o sono neoassunte già obese!!!  20
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« Risposta #549 inserita:: 11 Marzo 2010, 00:14:37 »

Ecco dopo mezzanotte il testo completo..ara si può discutere seriamente..
Ciao
Lello

Art. 12
( Funzioni e compiti delle Regioni)

1. Al fine di definire requisiti unitari per l’istituzione e l’organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché la qualificazione del personale, le regioni, nell’ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell’articolo 117, comma quarto della Costituzione, disciplinano:
a) l’ordinamento della polizia locale;
b) le modalità e i tempi per l’istituzione dei Corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a 15 operatori, escluso il Comandante;
c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17;
d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle polizie nazionali. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l’indicazione dell’ambito territoriale di esercizio delle funzioni;
e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado come per esempio quelli derivanti dall’anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;
f) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio costituendo strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.
2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera f, garantiscono la formazione di cui agli articoli 9, comma 8 e art. 15 comma 2; organizzano inoltre corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni in polizia locale; detti corsi possono essere anche interregionali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale, di cui all’articolo 20 della presente legge.


Art. 13.
( Funzioni associate di polizia locale )


1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), le Regioni promuovono e disciplinano l’istituzione di Corpi di polizia locale intercomunale in forma associata.
2. Qualora i comuni con meno di 15 addetti alla polizia locale non provvedano ad associarsi, ai sensi del comma 1, le Regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio, eventualmente prevedendo l’attribuzione alla Provincia di quelle funzioni di polizia locale che non possono essere adeguatamente esercitate dai Comuni, previa stipula di apposito accordo fra il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune interessato.
3. Della costituzione degli accordi di cui al comma 2 e della cessazione dei loro effetti è data tempestiva comunicazione al Prefetto.

Art.14.
( Enti locali diversi dai Comuni e dalle Province )

Gli enti locali diversi dai Comuni e dalle Province e dalle Città Metropolitane, gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge quadro nazionale sulle aree protette, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi nel rispetto della disciplina sancita dalla presente legge.


Art. 15.
( Elenco di evidenza pubblica dei Comandanti )

1. L’incarico di comandante può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati scelto tra coloro che hanno conseguito l’idoneità di cui al comma 2.
2. L’idoneità si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo disciplinato dalle Regioni.
3. In sede di prima applicazione sono considerati idonei:
a) i comandanti di polizia locale di cui all’articolo 7 co. 1 ex L. 65 del 1986;
b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella pianta organica della polizia municipale.
4. Le Regioni tengono aggiornato l’elenco di evidenza pubblica dei Comandanti che riconoscono vicendevolmente.


Art 16.
( Ausiliari del traffico e della sosta )

1. Il comma 133 dell’articolo 17 della legge 127 del 1997 si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata prevista dagli artt. 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del decreto legislativo 285 del 1992.
2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. Il personale di cui al comma 132 della legge 127 del 1997 appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Inoltre ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 comma 132 della legge 127 del 15 maggio 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.
4. Il personale di cui ai commi precedenti del presente articolo provvede all’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui trattasi mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal vigente decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e con l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.
5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comandante della polizia locale.

Art. 17.
( Armamento del personale della polizia locale )

1. Il personale appartenente alla polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato.
(Versione Sen. Saia)

1.Gli operatori di polizia locale portano le armi in dotazione nel territorio dell’ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio. Il regolamento di cui al comma 2 viene adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
(versione Sen. Barbolini)

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell’interno, da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l’affidamento delle armi;
b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;
c) i casi di divieto di detenzione delle armi;
d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
e) i criteri per l’addestramento all’uso delle armi presso i poligoni autorizzati,
2. Gli operatori di polizia locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettili, lo spray, il bastone estensibile e il cuscino per tso.

Art. 18.
( Patente di servizio e veicoli targati polizia locale )

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale.
2. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell’appartenenza alla polizia locale che si possono condurre solo con la patente di servizio. I veicoli in dotazione alla polizia locale sono esentati dal pagamento della tassa di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

Art. 19.

( Concessione radio e numero telefonico unico nazionale )

1. Gli apparati radiotrasmittenti dei Corpi della polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l’accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico di cui al precedente capoverso, devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei Comuni sul cui territorio hanno origine, per l’inoltro alle polizie locali competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle Regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative delle Forze di polizia locali.


Art. 20.

( Disposizioni in materia di contrattazione )


1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 ter è inserito il seguente comma:
“ 1- quater in deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali ”.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all’articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell’accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;
b) per ciascun procedimento, i decreti legislativi di cui al comma 1, definiscono la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; la delegazione trattante di parte sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministero della funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
c) per ciascun procedimento, i decreti legislativi di cui al comma 1, definiscono le materie demandate alla disciplina del procedimento negoziale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

(Versione Sen. Saia)


1. Il rapporto di lavoro del personale delle strutture di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di contratto collettivo nazionale vengono individuate le procedure per garantire agli operatori dei corpi intercomunali di polizia locale uniformità di trattamento.

2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l’articolazione funzionale del relativo personale. A tal fine, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell’ambito del comparto di riferimento, vengono costituite apposite sezioni, una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, cui sono destinate risorse finanziarie proprie. Dette sezioni sono disciplinate in conformità all’articolo 42, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per quanto riguarda l’istituzione di specifici collegi elettorali. I criteri generali di rappresentatività di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano all’interno della sezione.

3. Qualora sia istituito un corpo intercomunale, la contrattazione integrativa per la polizia locale, al fine di garantire l’omogeneità di trattamento, si svolge al livello della relativa struttura intercomunale.

4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

(Versione Sen. Barbolini)




Art. 21.

( Norme previdenziali e assicurative )


1. Al personale delle Forze di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all’articolo 9 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all’art. 9 della presente legge è corrisposta un’ indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell’ indennità di polizia locale.
3. Ai sensi dell’articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all’articolo 8, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 22.
(Accesso alle banche dati del Ministero dell’Interno, del Pubblico Registro Automobilistico, della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)


1. All’articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
« 2 bis. L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale debitamente autorizzati, ai sensi dell’articolo 11, con apposito regolamento di attuazione;
2 ter. Il regolamento di cui al comma 2 bis garantisce comunque l’accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d’identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone e cose;
2 quarter. Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro Elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui al comma 2 bis ».
2. ll regolamento di attuazione di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 1 dell’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
« Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico Registro Automobilistico, della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura».


Capo V

NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.
(Disposizione finanziaria)

1. Nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’Interno e` istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso per effetto degli accordi di cui all’articolo 4, nonché, fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall’articolo 19, comma 3. Per la dotazione del fondo di cui al presente articolo e` stanziata la somma di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Art. 24.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute.
2. Il personale della polizia locale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
3. Il personale della polizia locale attualmente in forza, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla viene trasferito ad altro servizio dell’ente, entro 1 anno dall’entrata in vigore della presente legge, preservando categoria e posizione economica.
4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all’articolo 18, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data anche per il personale a tempo determinato.
5. In fase di prima applicazione sono considerati addetti al coordinamento e al controllo le figure inquadrate nella categoria “D” del vigente CCNL, in analogia all’attuale formulazione della L.Q. 65/86.
6. I Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale che confluiscono in un Corpo intercomunale di Polizia Locale ai sensi dell’art. 10 comma 1 della presente legge, mantengono i rispettivi distintivi di grado.


Art. 25.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. All’articolo 57 del codice di procedura penale sono portate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) è aggiunto al comma 1, la lettera b-bis), i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale;
b) comma 2, lettera b), le parole: “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio” sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».
3. All’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 dopo le parole “delle forze armate e di polizia” sono aggiunte le parole “dello stato e della polizia locale”;
4. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. All’articolo 12, comma 1, la lettera d bis) è soppressa; la lettera e) è sostituita dalla seguente. “ alle Forze di polizia locale;
b. All’articolo 208 comma 2, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: « della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia locale».
5. All’articolo 24, comma 6, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “dell’ordine pubblico “ sono inserite le seguenti “ e della sicurezza urbana “;
b) dopo le parole “all’attività di polizia giudiziaria e delle conduzioni delle indagini “ sono aggiunte le seguenti “ e alle attività di polizia locale “;
6. All’articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo le parole: “ nella polizia di stato “, sono inserite le seguenti:” nella polizia locale”;
7. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 20, comma 2, dopo le parole “ e del corpo forestale dello stato “ sono inserite le seguenti “ e dal Comandante della polizia locale del Comune capoluogo “.
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