La Registrazione tra presenti, non è reato ed è lecita
Le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e ss. c.p.p. consistono nella
captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra
due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con
modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla
stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le
cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne
consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra
presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che
ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile,
quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma
costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale
l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo
secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di
divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo
specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.
*Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747 (ud. 28 maggio 2003) Ric.
Torcasio ed altro. (Cpp, art. 234; cpp, art. 266; cpp, art. 267). [RV225465]
È legittima l'utilizzazione, nel processo, del contenuto di una
conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su nastro
magnetico da parte di uno degli interlocutori. (Nell'enunciare tale
principio, la S.C. ha ritenuto anche manifestamente infondata una questione
di legittimità costituzionale di numerose norme del codice di procedura
penale, prospettata in riferimento, tra gli altri, agli artt. 15 e 24 Cost.,
sul rilievo che la divulgazione del contenuto della registrazione non incide
sulla libertà e segretezza delle comunicazioni, non costituendo
un'intromissione dall'esterno in ambiti privati inviolabili, ma riguarda
solo l'interesse alla riservatezza, non tutelato costituzionalmente e, in
ogni caso, soccombente rispetto all'interesse pubblico all'accertamento
della verità).
*Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1999, n. 7239 (ud. 2 marzo 1999) Ric.
Cavinato.
Le registrazioni di conversazione tra persone presenti da parte di uno degli
interlocutori non necessitano all'autorizzazione del Gip ai sensi dell'art.
267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di «intercettazioni»
telefoniche in senso tecnico, ma si risolvono sostanzialmente in una
particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni e
alle formalità proprie delle intercettazioni.
*Cass. pen., sez. I, 19 maggio 1999, n. 6302 (ud. 14 aprile 1999) Ric.
Iacovone ed altro. (Cpp, art. 266; cpp, art. 267). [RV213458]
In tema di intercettazioni di conversazioni, la disciplina degli artt. 266 e
ss. c.p.p. è posta a tutela del diritto costituzionalmente garantito al
rispetto della vita privata da intromissioni estranee ed in particolare è
diretta ad evitare che terzi soggetti possano, attraverso appositi
strumenti, captare conversazioni che si svolgono tra altre persone ed in tal
modo venirne a conoscenza. Ne consegue che quando la registrazione venga
operata senza intervento di estranei, per effetto di apparecchio a
disposizione proprio di uno dei presenti, la garanzia prevista dalle
menzionate norme non opera: in tal caso invero non può parlarsi di
«intercettazione» in senso tecnico. (Fattispecie relativa alla registrazione
di frasi ingiuriose rivolte ad un malato, e captate dal registratore posto
nella stanza per ragioni terapeutiche).
*Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 1999, n. 2486 (ud. 10 novembre 1998) Ric.
Poli ed altri. (Cpp, art. 266). [RV212721]
La registrazione di una conversazione - sia telefonica, sia tra persone
presenti - da parte di uno degli interlocutori, non necessita
dell'autorizzazione del Gip ai sensi dell'art. 267 c.p.p. In tale ipotesi,
infatti, viene meno l'esigenza di tutela della riservatezza ed ogni
interlocutore diventa lecitamente un potenziale testimone, che compie
attività di memorizzazione, mediante apposito strumento, di notizie che
apprende dall'altro. (Fattispecie in tema di custodia cautelare in ordine al
delitto ex art. 416 bis c.p., relativa alla registrazione di un colloquio
fra un boss mafioso ed un ufficiale di P.G., da questi effettuata).
*Cass. pen., sez. I, 18 giugno 1996, n. 3023 (c.c. 6 maggio 1996) Ric.
Scali. (Cpp, art. 267; cp, art. 416 bis). [RV205061]
La disciplina introdotta dagli artt. 226 bis ss. c.p.p. del 1930 mira ad
evitare che terzi estranei si pongano nella condizione di conoscere il
contenuto di conversazioni, in qualsiasi modo avvenute, che non li
riguardano e di utilizzarle per i loro fini. Essa, pertanto, non è
applicabile alla registrazione di un colloquio telefonico ovvero inter
praesentes, eseguita da uno degli interlocutori anche all'insaputa degli
altri, poiché ciascun soggetto ha il diritto di precostituire la prova delle
dichiarazioni da lui stesso poste in essere o di quelle rivoltegli da terzi.
Tale principio è valido, a maggior ragione, nei confronti della polizia
giudiziaria, la quale ha il potere di documentare, anche mediante
registrazione magnetica, le dichiarazioni ricevute da un testimone: tale
registrazione, una volta effettuata, costituisce un documento utilizzabile,
nel rispetto delle norme processuali, ai fini della decisione.
*Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 1994, n. 1793 (ud. 3 giugno 1993) Ric. De
Tommasi. (Cpp1930, art. 226 bis).
E poi:
- Sez. VI, 26 marzo 1997, in Giust.pen., 1998, c. 689; Sez. VI, 10 aprile
1996, in C.E.D. Cass., n. 205096;
- Sez. VI, 10 luglio 1995, Dell'Agnese, in Cass. Pen., 1996, p. 3378, n.
1890;
- Sez. II, 8 aprile 1994, Giannola, in Giust.pen., 1995, III, c. 67, con
nota di Murone, Note in tema di utilizzabilità delle registrazioni private
di conversazioni tra presenti;
- Sez. VI, 6 giugno 1994, n. 6633, in C.E.D. Cass., n. 198526;
- Sez. I, 22 aprile 1992, in Cass. Pen., 1993, p. 2588, n. 1582.